mercoledì 13 ottobre 2010

Rinviato alla Consulta il divieto all'eterologa «È discriminatoria»

Rinviato alla Consulta il divieto all'eterologa «È discriminatoria»

Eleonora Martini, Il manifesto, 07 ottobre 2010

Per la quarta volta un tribunale civile italiano solleva dubbi di incostituzionalità sulla legge 40, il baluardo ideologico dei governo Berlusconi che limita nel nostro Paese la procreazione medicalmente assistita (Pma), e la rinvia al giudizio della Consulta. Questa volta la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi, chiamata in causa dal Tribunale di Firenze, sull'articolo 4 che vieta la fecondazione eterologa, dopo che nel 2009 aveva abrogato perché «illegittimo» l'articolo 14 della legge, quello che vietava la crioconservazione degli embrioni, ne limitava a tre la produzione e ne imponeva il contemporaneo impianto nell'utero della donna. È la prima volta che ciò accade: mai prima un giudice ordinario aveva accolto il ricorso di chi giudica «irragionevole e discriminatorio» il divieto per una coppia sterile alla fecondazione eterologa, il tabù per eccellenza della cordata pro-fife che ha permesso nel 2004 l'approvazione della legge 40.
Al foro di Firenze si era rivolta una coppia coniugata, sterile a causa della mancanza di spermatozoi nell'uomo causata da terapie ricevute durante l'adolescenza. «La coppia ha deciso di chiedere aiuto all'Associazione Luca Coscioni - spiega uno dei legali dei ricorrenti, l'avvocata Filomena Gallo, vicepresidente dell'associazione radicale che insieme ad "Amica Cicogna", "Cerco un bimbo" e "Liberi di decidere" si è costituita "ad adiuvandum"' dopo aver appreso del caso dell'Austria che è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo proprio riguardo il divieto di ricorso all'eterologa».
I giudici fiorentini davanti ad una richiesta considerata legittima ma vietata dalla legge, hanno interrotto il processo e rinviato tutto alla Consulta. «Secondo il foro fiorentino - spiega ancora Gallo - il comma 3 dell'articolo 4 delle legge 40 entra in contrasto con gli articoli 8 e 14 della Carta europea dei diritti umani, quelli che tutelano il principio di uguaglianza e il diritto al rispetto della vita familiare. E ha ravvisato un conflitto con la nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 2 e 3 (diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo, principio di uguaglianza, ndr) e con l'articolo 13 (libertà personali inviolabili, ndr)». Non solo: per il Tribunale di Firenze «c'è un conflitto tra la norma italiana e il diritto comunitario ravvisabile tramite articolo 117 nostra costituzione». «Il Giudice ha rilevato profili di manifesta irragionevolezza del divieto assoluto di Pma eterologa per l'evidente sproporzione mezzi-fini spiega l'altro legale della coppia, l'avvocato Gianni Baldini - e di illegittima intromissione del legislatore in aspetti intimi e personali della vita privata». Sul tavolo dei giudici costituzionali la legge 40 era già arrivata la prima volta nel 2007 su ricorso del Tribunale di Cagliari ma non ci fu alcuna pronuncia per vizi di procedura.
La seconda volta, nell'aprile 2009, la Consulta abrogò l'articolo 14 rispondendo a tre distinte ordinanze: una del Tar del Lazio e due dello stesso Tribunale di Firenze ai quali si erano rivolti rispettivamente il Warm, un centro di medicina riproduttiva, e una coppia di Milano affetta da una malattia genetica incurabile e trasmissibile che chiedeva di poter valutare con il medico il numero di embrioni da produrre e congelare. La terza volta, nel marzo di quest'anno, la Corte dietro ricorso del tribunale civile di Milano ha ribadito quanto già espresso nel 2009, sostenendo l'incostituzionalità degli articoli 14 e 6, aprendo una deroga alla crioconservazione. Ma a ricorrere alla Consulta sono stati anche i pro-life che hanno invano tentato di cancellare le linee guida riscritte dalla ministra Pd Livia Turco dopo che nel 2008 il Tar del Lazio aveva bocciato le precedenti, accogliendo il ricorso di una coppia che chiedeva di accedere alla diagnosi preimpianto.

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